Separazione e affidamento dei minori
Il ruolo del C.T.P (Consulente tecnico di parte).
I professionisti legali e della salute hanno riconosciuto che per affrontare questioni relazionali complesse come l’affidamento dei figli occorrono forme di risoluzione delle controversie alternative al vero e proprio procedimento legale.
Come è noto, la legge n. 54/2006 ha stabilito come regola il principio della cosiddetta bigenitorialità, ma quando i coniugi non riescono a trovare un accordo circa i figli, il Giudice deve allora stabilire se e quanto ciascun coniuge sia capace di essere un “buon” genitore.
Il possibile scenario che viene a delinearsi in seguito a un divorzio o separazione in cui non c’è accordo da parte dei genitori sull’affidamento dei figli, tanto che è il tribunale a dover decidere, è solitamente uno di questi:
- i genitori finiscono per screditarsi a vicenda, richiedendo ciascuno l’affidamento esclusivo dei figli;
- è solo uno dei due genitori a richiedere l’affidamento esclusivo, mentre l’altro genitore è più propenso per un’affidamento di tipo condiviso (in linea con il principio della bigenitorialità)
- uno dei due genitori si rivolge al Giudice in quanto denuncia l’ex coniuge per l’impossibilità di accedere nei tempi e negli spazi già decisi precedentemente dal tribunale e che rientravano in un regime di affidamento condiviso. Ossia uno dei due genitori denuncia che l’ex coniuge si comporta come se l’affidamento fosse esclusivo quando invece è di tipo condiviso, impedendogli di poter esercitare il suo diritto-dovere alla genitorialità.
- In altri casi il tribunale può essere chiamato in causa dai servizi sociali o da terzi per la valutazione delle capacità genitoriali e per decidere sul tipo di affidamento.
L’ausiliario nominato dal Giudice (C.T.U. consulente tecnico d’ufficio) per rispondere a un quesito comprendente la valutazione delle capacità genitoriali si trova quindi nella necessità di procedere con competenza, perizia e scientificità, consapevole che il suo parere andrà a costituire parte della conoscenza del caso che farà optare il Giudice per l’uno o l’altro istituto (affidamento condiviso o esclusivo).
Ciascun genitore ha diritto a nominare un C.T.P. (consulente tecnico di parte) che andrà a coadiuvare il lavoro svolto dal C.T.U. e dovrà inoltre filtrare per il proprio assistito il lavoro svolto dall’esperto incaricato dal Giudice
Il C.T.P. ha quindi il compito di interagire con il C.T. U. nominato dal tribunale in modo da rendere intellegibile per il suo cliente il procedimento e il lavoro svolto dal C.T.U. In questa sua delicata funzione il C.T.P. ha altresì il compito di verificare che il procedere del C.T.U. sia in linea con la sua funzione di garante imparziale del procedimento che ha per obiettivo primario di stabilire quali siano le condizioni più idonee per il benessere dei minori.
Diego Chiariello.